SALDI INVERNALI

Pubblicato il 23 dicembre 2022 • Commercio

Con la presente si comunica che con Ordinanza n. 160 del 21/12/2022 sono state determinate le date di inizio e durata dei saldi invernali 2023

                                                                     da giovedì 5 gennaio 2023 a mercoledì 1 marzo 2023

 

Si segnala che:

- le vendite di fine stagione (c.d. saldi) da tenersi nell’anno 2023- saldi invernali sono regolate come segue:

1)   - l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile all’esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l’inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune, a tutela dei consumatori.

2)  -  nei 30 (trenta giorni) che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate “sottocosto”, così come definite dall’art. 15, comma 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;

3)    - l’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;

4)   -  l’attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 06.09.2005, n. 206;

5) -    gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli;

6)      Le violazioni alle disposizioni elencate ai punti precedenti sono punite ai sensi dell’art. 22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs. 114/98.

In In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall’Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.