COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ DI UN CITTADINO STRANIERO
DARE ALLOGGIO A CITTADINI STRANIERI
INFORMAZIONI UTILI INERENTI AGLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA
Ai sensi dell’art. 7 c. 1 d.lgs. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, chiunque (sia cittadino italiano che straniero), a qualsiasi titolo (proprietario, locatore, conduttore, comodante, comodatario ecc...), ospiti o ceda la disponibilità di un’abitazione (vendita, locazione, comodato, ecc...) ad uno straniero od apolide1, anche se parente od affine o minorenne, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza che, ai sensi dell’art. 15 c. 1 l. 121/1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, relativamente alla Città di Cossato coincide con la figura del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, che esercita tale funzione per il tramite del
Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato
13836 Cossato (BI), piazza della Pace n. 1
telefono: 015.989.3430
pec: cossato@pec.ptbiellese.it
e-mail: vigili@comune.cossato.bi.it
uffici aperti al pubblico in orario 09:00-12:15 e 14:00-15:30, chiusi al venerdì pomeriggio, sabato e festivi
► Come redigere la comunicazione
La comunicazione ha lo scopo di permettere la tracciabilità dei cittadini stranieri sul territorio nazionale per le finalità di Pubblica Sicurezza, motivo per cui la stessa deve contenere:
1) le generalità del dichiarante, unitamente a copia fotostatica dei propri documenti, i quali:
- per il dichiarante di cittadinanza italiana, consisteranno ordinariamente nella carta di identità italiana o nel passaporto italiano;
- per il dichiarante di cittadinanza comunitaria, consisteranno ordinariamente nella carta di identità italiana (se posseduta) od in alternativa nella carta di identità o passaporto rilasciato dal proprio Paese;
- per il dichiarante extracomunitario, consisteranno ordinariamente:
- nella carta di identità italiana (se posseduta) od in alternativa nella carta di identità o passaporto rilasciato dal proprio Paese;
- nel permesso di soggiorno o nella ricevuta di sua richiesta di rilascio o rinnovo;
2) le generalità dello straniero oggetto di comunicazione, unitamente a copia fotostatica dei propri documenti, i quali consisteranno ordinariamente:
- nel passaporto rilasciato dal proprio Paese (ivi comprese tutte le pagine vidimate con un timbro di ingresso od uscita dalla frontiera comunitaria);
- nel permesso di soggiorno o nella ricevuta di sua richiesta di rilascio o rinnovo;
3) l’indirizzo di dimora, all’interno del territorio della Città di Cossato, dello straniero oggetto di comunicazione, unitamente:
- per cessioni di fabbricato, a copia fotostatica del contratto di compravendita, locazione, comodato ecc...;
- per ospitalità, l’indicazione del rapporto con la persona ospitata (parente, affine, coniuge, dipendente, amico ecc...);
4) la data di decorrenza della presenza dello straniero presso il luogo dichiarato.
Si consiglia tuttavia di utilizzare l’apposito modello denominato “STRANIERI - COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ/CESSIONE DI FABBRICATO”, reperibile:
- in formato cartaceo, presso il suddetto Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, al quale è altresì possibile rivolgersi per qualsiasi chiarimento in merito;
- in formato digitale, sul sito istituzionale dell’Ente, scaricabile a questo link
► Come consegnare la comunicazione
La comunicazione può essere effettuata:
- mediante consegna agli sportelli del Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, con consegna a mano e contestuale rilascio di ricevuta riportante il numero progressivo di iscrizione nel relativo registro;
- telematico, tramite pec od e-mail, e successivo rilascio di ricevuta riportante il numero progressivo di iscrizione nel relativo registro, che sarà restituita a pari mezzo.
► Ulteriori informazioni utili
Si rammenta inoltre che:
- per essere conforme alle disposizioni normative, la comunicazione deve pervenire al Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato entro 48 ore dalla presenza dello straniero nel luogo dichiarato, ma, se il suddetto termine dovesse scadere in un giorno di chiusura del predetto ufficio, questo si intende prorogato al primo giorno utile lavorativo successivo, fatta comunque sempre salva la trasmissione telematica, che è considerata ottemperata nel momento di ricezione della comunicazione presso il sistema informatico dell’ente locale;
- la comunicazione è un atto di autodichiarazione ed è pertanto soggetta al d.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, motivo per cui eventuali dichiarazioni che dovessero rilevarsi in tutto od in parte mendaci saranno perseguibili penalmente ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 445/2000 medesimo;
- l’iscrizione della compravendita nel Registro Immobiliare, la registrazione dei contratti di locazione presso l’Agenzia delle Entrate o la richiesta di residenza presso l’Ufficio Demografico non assolvono l’obbligo di comunicazione in oggetto e tali soggetti non sono tenuti a trasmetterla all’ufficio competente. È inoltre consigliato verificare presso gli eventuali professionisti di cui ci si avvale (notai, geometri, dottori commercialisti, agenzie immobiliari ecc...) l’effettiva esecuzione dell’adempimento, in quanto dell’omissione ne risponde sempre e comunque il disponente dell’immobile e non il professionista;
- la comunicazione è da rendere ad ogni variazione dell’indirizzo di dimora dello straniero, pertanto è necessaria anche in caso di:
- mutamento della dimora anche all’interno del medesimo territorio comunale;
- reingresso nella medesima dimora dopo lo spostamento al di fuori dello spazio comunitario od in altra dimora momentanea anche interna allo spazio comunitario, quest’ultima eventualità per altro normalmente soggetta ad un’analoga comunicazione se effettuata nel territorio italiano;
- scadenza del termine di permanenza presso la dimora dichiarata eventualmente indicato nella comunicazione, che andrà pertanto rinnovata;
- non è necessario dichiarare la cessazione della presenza dello straniero extracomunitario presso una dimora, in quanto verrà aggiornata nel momento in cui sarà resa la successiva comunicazione presso la nuova dimora di destinazione, oppure abbandonando il territorio nazionale come risultante dal passaporto;
- l’omessa o tardiva comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 320,00, come stabilito dall’art. 7 c. 2-bis d.lgs. 286/1998, elevata ad € 1.000,00 in riferimento alle violazioni commesse con decorrenza 15/11/2023, come stabilito ai sensi dell'art. 1 c. 1 l. 159/2023 a conversione con modificazioni del d.l. 123/2023 (c.d. Decreto Caivano), pubblicata in data 14/11/2023 nella Gazzetta Ufficiale numero 266.
1 Non sono considerati stranieri i cittadini dei seguenti stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.