CONVIVENZA DI FATTO
La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi, di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Per potere essere considerata “Convivenza di fatto” e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
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Essere maggiorenni
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Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
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Avere un legame affettivo stabile
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Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
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Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
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Non essere parenti né affini o adottati tra di loro.
Tramite un Notaio o un Avvocato, i soggetti conviventi possono eventualmente stipulare un vero e proprio “Contratto di convivenza” con il quale regolare i rapporti patrimoniali.
Il Notaio o l’Avvocato che provvede alla stipula del “Contratto di convivenza” o all’autentica della scrittura privata deve trasmetterla all’Anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime della comunione dei beni.
I soggetti interessati, siano essi già residenti nel Comune di Cossato oppure all’atto della richiesta di residenza, purché in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all’Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto semplicemente presentando i seguenti documenti:
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richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti
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copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti.
Clicca qui per scaricare il modulo per la richiesta di registrazione (editabile)
La registrazione garantisce, da parte dell’Ufficio Anagrafe una data certa e la possibilità di certificazione in caso di necessità o di contenzioso.
Clicca qui per sapere quali sono i diritti che la legge 76/2016 (ar. 39-49) riconosce alle Convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti
La convivenza di fatto cessa in caso di:
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morte del convivente
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matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
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scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
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dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
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in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti di cui sopra previsti dalla legge.
Clicca qui per scaricare il modulo per la richiesta di cessazione su istanza di una delle parti (editabile)
Per la registrazione, così come per la cancellazione, non sono previsti costi.