Il contenzioso: i ricorsi in Commissione Tributaria
Cos’è?
E' lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il procedimento. Per gli atti del Comune di Cossato è competente in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Biella, con sede a Biella in via Dante n. 10, e, in grado d'appello, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Gli atti impugnabili sono quelli previsti dall'art.19 del D.L.vo 546/92 e successive modifiche ed integrazioni (avviso di accertamento, cartella di pagamento, diniego di rimborso ecc.)
Quando si fa il ricorso?
Il ricorso, redatto su carta da bollo da € 16,00, deve essere notificato al Comune di Cossato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
a. tramite ufficiale giudiziario, secondo le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
b. a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento e, per espressa previsione, la comunicazione o notificazione si considera effettuata nella data della spedizione;
c. mediante consegna diretta presso l'ufficio protocollo del comune di Cossato. In tal caso l'impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta.
Successivamente, entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, copia del ricorso deve essere depositata dal ricorrente presso la Commissione Tributaria competente.
Il ricorso per essere valido deve presentare i seguenti elementi, pena l’innammissibilità:
- la Commissione Tributaria a cui ci si rivolge
- il nome, cognome ( o la ragione sociale o la denominazione ) del ricorrente ( e quando c’è il suo legale rappresentante )
- la residenza ( o la sede legale o il domicilio eletto )
- il codice fiscale
- l’Ufficio o l’Ente locale o il Concessionario della riscossione nei cui confronti è proposto
- gli estremi dell’atto impugnato
- l’oggetto della domanda
- i motivi di fatto e di diritto atti a provare la sua fondatezza
- la sottoscrizione del ricorrente
- la sottoscrizione del difensore, quando presente con indicazione dell’incarico conferito.
Si ricorda che ai sensi della Legge 7.10.1969 n. 742 il termine per impugnare è sospeso dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno, e pertanto riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Come si fa a impugnare la sentenza della Commissione tributaria ?
Il termine per impugnare la sentenza è:
- di 60 giorni, se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente;
- di 1 anno, se la sentenza è stata soltanto pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Anche i predetti termini che decorrono rispettivamente dalla data della notificazione o della pubblicazione sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali previsti dalla legge 7.10.1969, n. 742. L'appello si propone alla Commissione Tributaria Regionale nelle stesse forme del ricorso, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La procedura è simile a quella esaminata per il ricorso (art. 52 - 61 del D.Lgs. 546/92).
Sospensione dell'atto impugnato
La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato. Pertanto il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile (danno da dimostrare), può chiedere alla Commissione Tributaria competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto con istanza motivata (proposta nel ricorso o con atto separato), notificata alle altre parti e depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria. (art. 47 del D.Lgs. n. 546/92).
Da chi deve farsi assistere il contribuente per stare in giudizio?
Per le controversie di valore inferiore ad € 2.582,28, il ricorso può essere proposto direttamente dalla parte interessata che, nel relativo procedimento, può stare in giudizio anche senza l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato (art. 12 del D. Lgs. 546/1992).Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
N.B.Prima di proporre ricorso, si consiglia di rivolgersi all’Ufficio Entrate Patrimoniali, Fiscali e Tributarie per verificare la propria posizione, permettendo anche all'ufficio di acquisire eventuali nuovi elementi non noti al momento dell'emissione dell'atto.
Responsabile del procedimento: Ufficio Entrate Patrimoniali, Fiscali e Tributarie