Descrizione
Con decreto n. 200 del 14 settembre 2026, registrato all’UCB in data 17 settembre 2026 al n. 2518 e dalla Corte dei conti in data 02 ottobre 2026 al n. 3355, pubblicato sul sito del MIT, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi “al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età”.
I soggetti interessati possono avanzare istanza mediante la piattaforma sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla quale si accede esclusivamente mediante SPID, CIE o CNS e raggiungibile al link di seguito indicato:
Le istanze telematiche potranno essere presentate dalle ore 12.00 di mercoledì 7 ottobre 2026 e fino alle ore 12.00 di mercoledì 28 ottobre 2026.
Al termine della procedura di inserimento dei dati e di invio istanza, sarà visualizzato in una barra verde, il numero della domanda e la dizione “COMPLETATA”, con la possibilità di scaricare il riepilogo dati in formato pdf.
La domanda inviata non potrà più essere modificata.
Le istanze dovranno contenere i dati, le informazioni e le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, relative ai requisiti di accesso, di cui all’articolo 6, e i criteri di priorità, di cui all’articolo 7, del richiamato decreto.
L’ordine di arrivo non costituisce preferenza alcuna, in quanto la graduatoria verrà stilata in relazione ai punteggi derivanti dalle condizioni indicate nel Bando.
La graduatoria per l’annualità 2026 sarà elaborata automaticamente dalla piattaforma, per ciascuna area territoriale regionale, tenendo conto dei dati e delle informazioni indicate dai richiedenti nelle istanze.
In caso di parità di punteggio attribuito, nell’elaborazione della graduatoria regionale, si terrà conto del valore del reddito del richiedente.
In caso di parità di punteggio attribuito, nell’elaborazione della graduatoria regionale, si terrà conto del valore del reddito del richiedente.