Ai sensi dell’art. 5 cc. 4 lett. f) e g) e 5 l.r. Piemonte 16/2024, il responsabile di un animale da compagnia e della sua eventuale prole è obbligato, sia in caso di tenuta dell’animale nella proprietà privata, sia in caso di conduzione o trasporto dello stesso in area pubblica, a garantirne l’adeguato controllo, ad assicurarne la custodia e prendere tutte le misure adeguate ad evitarne la fuga, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità oltre che per l’animale stesso.
Ai sensi dell’art. 5 cc. 3 lett. b) e 4 lett. h) l.r. Piemonte 16/2024, in caso di perdita della disponibilità (smarrimento, fuga ecc...) di un animale da compagnia registrato elettronicamente (con microchip) alla relativa banca dati denominata Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC), il responsabile è tenuto a denunciare il fatto, entro il termine perentorio di 2 giorni, al comune dove l’animale era detenuto ed è sempre e comunque obbligato ad informarne tempestivamente il comune di fuga o smarrimento qualora l’animale possa avere, anche per caratteristiche fisiche, particolare aggressività o pericolosità verso persone od altri animali.
Parimenti, chiunque si avvedesse della presenza di un animale da compagnia vagante o randagio ha facoltà di segnalarlo al comune di avvistamento, così che possa essere attivato, ai sensi degli artt. 27 e 29 l.r. Piemonte 16/2024, il servizio di cattura, identificazione e custodia presso il canile pubblico oltre
all’eventuale cura dell’animale, che sarà restituito al proprietario come risultante alla banca dati SINAC e sul quale graveranno il rimborso delle spese occorse nonché le previste sanzioni di cui all’art. 37 c. 2 lett. a) l.r. Piemonte 16/2024.