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Regione Piemonte

Attestazione di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente – Cittadini dell’Unione Europea

  • Servizio attivo

Cittadini dell'Unione Europea che hanno residenza in Italia hanno diritto a richiedere ed ottenere delle attestazioni di iscrizione anagrafica e attestazioni permanenti.


A chi è rivolto

Ai cittadini Comunitari

Descrizione

L'attestazione di iscrizione anagrafica

L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione, comunemente denominata "attestazione di regolare soggiorno", viene rilasciata su richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, semprechè sussisatno i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta.
Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda il valore dell'attestazione di iscrizione anagrafica, così come per l'attestazione permanente, l'art.25 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vi si afferma che il possesso di tali attestati "non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova".

 

L'attestazione di soggiorno permanente

Il diritto di soggiorno permanete si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:

  1. cinque anni di soggiorno legale;
  2. soggiorno legale in via continuativa;
  3. familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
  4. figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.

Il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.

Copertura Geografica

Comune di Cossato

Come fare

Rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Cossato

Cosa serve

Il rilascio dell'Attestazione di soggiorno

  • Se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata (l’attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione APR);
  • Nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione APR, serve una verifica dei requisiti sulla base della documentazione prevista per l’iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa.

Il rilascio dell'Attestazione permanente

Dovrà essere verificato il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione in APR dall’estero o per ricomparsa, per tutti e 5 gli anni per cui è prevista il soggiorno legale e continuativo.

Con il termine soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme. In caso di cancellazione da APR dovrà essere il cittadino a dimostrare, con prove certe, di non essersi allontanato dal territorio nazionale. La presenza sul territorio nazionale può essere anche autodichiarata.

Nessuna disposizione richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata:

  • da assenze che non superino i 6 mesi all’anno;
  • da assenze per l’assolvimento di obblighi militari;
  • da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).

In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.

Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se:

  1. il lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia;
  2. il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
  3. il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
  4. il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
  5. In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:
  • Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
  • Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
  • Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.

Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.

Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.

I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorni permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorni permanente dei genitori.

Cosa si ottiene

Il rilascio delle attestazioni di soggiorno

Tempi e scadenze

La richiesta delle attestazioni di soggiorno può essere fatta in qualsiasi momento ed è valida fino a quando non intervengano modifiche ai requisiti (cambio di residenza)

Per l'attestazione permanente sono comunque necessari almeno 5 anni di residenza in Italia. L'attestato è valido a tempo indeterminato, ma perde la sua efficacia nel caso in cui l'interessato perda i requisiti di regolarità di soggiorno.

Quanto costa

Per il rilascio delle attestazioni, una marca da bollo da € 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16.00 per ogni attestazione rilasciata.

Accedi al servizio

  • Non digitale

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Gestito da:

Ufficio Servizi Demografici

Piazza Elvo Tempia, 34

Allegati

Domanda per attestazione regolarità di soggiorno
Domanda per attestazione soggiorno permanente

Pagina aggiornata il 14/05/2025

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