Autenticazione di una fotocopia è l’attestazione, apposta dal funzionario incaricato, che la fotocopia stessa è conforme all’originale, portato comunque in visione.
In base alle recenti novità di legge, è possibile sostituire l’autenticazione di una fotocopia con la dichiarazione scritta fatta direttamente dall’interessato che la fotocopia sia conforme all’originale, sempre che questa sia presentata ad una Pubblica Amministrazione o a un erogatore di pubblici servizi; per gli enti privati, accettare questa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è un obbligo, ma una facoltà.
I casi consentiti…
E’ possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà al posto dell’autentica di fotocopia per:
- documenti depositati presso una Pubblica Amministrazione;
- documenti rilasciati da una Pubblica Amministrazione (carta di circolazione, certificato di proprietà, patente, ecc…);
- titoli di studio e di servizio;
- pubblicazioni da allegare per la partecipazione a concorsi o per altri usi;
- documenti fiscali soggetti ad obbligo di conservazione (fatture, ricevute fiscali ecc…).
…e quelli vietati
Non è invece possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva nei seguenti casi:
- documenti emessi da privati;
- provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie;
- scritture private non autenticate