La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi, di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Per potere essere considerata “Convivenza di fatto” e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
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Essere maggiorenni
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Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
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Avere un legame affettivo stabile
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Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
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Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
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Non essere parenti né affini o adottati tra di loro.
Tramite un Notaio o un Avvocato, i soggetti conviventi possono eventualmente stipulare un vero e proprio “Contratto di convivenza” con il quale regolare i rapporti patrimoniali.
Il Notaio o l’Avvocato che provvede alla stipula del “Contratto di convivenza” o all’autentica della scrittura privata deve trasmetterla all’Anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime della comunione dei beni.