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Rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

  • Servizio attivo

Rateizzazioni sanzioni


A chi è rivolto

Ai trasgressori ed agli obbligati in solido avverso gli illeciti amministrativi verbalizzati dal Corpo di Polizia
Locale della Città di Cossato

Descrizione

Al ricorrere delle condizioni e con gli effetti di seguito rappresentati, le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere rateizzate secondo la procedura prevista per la tipologia di sanzione, ovvero:
1) violazioni alla circolazione stradale, di cui al d.lgs. 285/1992, le quali sono destinatarie di una normativa speciale, dettata dall’art. 202-bis d.lgs. 285/1992, ai sensi della quale sono rateizzabili alle condizioni e con gli effetti seguenti:
1.1) l’importo da rateizzare deve essere superiore ad € 200,00 per verbale;
1.2) devono sussistere condizioni economiche disagiate in capo al beneficiario, comprovate mediante idonea documentazione che attesti lo stato                    economico attuale (dichiarazione dei redditi, ISEE ecc...);
1.3) il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 10.628,16, elevabile di ulteriori € 1.032,91 per ogni ulteriore componente dello stesso;
1.4) sono accordabili un massimo di:
1.4.1) 12 rate mensili per importi da rateizzare fino ad € 2.000,00;
1.4.2) 24 rate mensili per importi da rateizzare fino ad € 5.000,00;
1.4.3) 60 rate mensili per importi da rateizzare superiori ad € 5.000,00;
1.5) l’importo di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00;
1.6) l’importo di ogni rata mensile è maggiorato degli interessi al tasso previsto ai sensi dell’art. 21 c. 1 d.P.R. 602/1973, come integrato ai sensi dell’art. 3 d.m. Economia e Finanze 21/05/2009, pari al 4,50%;
1.7) la presentazione dell’istanza comporta la rinuncia al ricorso del verbale, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis d.lgs. 285/1992, rispettivamente avanti al Prefetto ed al Giudice di Pace;
1.8) il mancato pagamento nei termini della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta l’automatica decadenza del debitore dal beneficio di rateizzazione accordato ed il verbale diviene titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale, ai sensi dell’art. 203 c. 3 d.lgs. 285/1992;
1.9) la mancata ammissione al beneficio comporta il pagamento della sanzione in un’unica soluzione entro 30 giorni;
2) tutte le altre violazioni amministrative, disciplinate dalla l. 689/1981, che sono destinatarie di una normativa generale e residuale, dettata dall’art. 26 l. 689/1981, ai sensi della quale sono rateizzabili alle condizioni e con gli effetti seguenti:
2.1) devono sussistere condizioni economiche disagiate in capo al beneficiario, comprovate mediante idonea documentazione che attesti lo stato economico attuale (dichiarazione dei redditi, ISEE ecc...);
2.2) sono accordabili un massimo di 30 rate mensili;
2.3) l’importo di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 15,49;
2.4) l’importo di ogni rata mensile è maggiorato degli interessi legali al tasso previsto ai sensi dell’art. 1284 c.c., come integrato ai sensi del d.m. Economia e Finanze 10/12/2025, pari al 1,60%;
2.5) il mancato pagamento nei termini di anche una sola rata obbliga il debitore al versamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica                  soluzione.

Copertura Geografica

Ovunque, purché il procedimento sia riferito alla rateizzazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da verbali di contestazione posti in essere dal Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato.

Come fare

Presentando l’apposita istanza al Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente o presso gli sportelli del Comando.
Sono titolati a presentare l’istanza il trasgressore e l’obbligato in solido per la violazione.
Le persone giuridiche obbligate in solido presentano istanza per il tramite del proprio legale rappresentate od altra persona fisica titolata, fatti salvi i casi in cui il beneficio sia accordabile alle sole persone fisiche.

Cosa serve

A prescindere dal tipo di sanzione di cui si intende proporre la rateizzazione, è necessario:

  • compilare e trasmettere al Comando procedente la modulistica appositamente predisposta, compilata in ogni sua parte;
  • allegare all’istanza idonea documentazione che attesti lo stato economico attuale del nucleo familiare del dichiarante (dichiarazione dei redditi, ISEE ecc...);
  • allegare all’istanza copia del documento di identità del dichiarante, così come indicato nella stessa;
  • allegare all’istanza la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo, assolvibile virtualmente dall’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Ente (pagamento spontaneo, servizio MARCA DA BOLLO), per € 32,00 (comprensivo di € 16,00 per l’istanza ed € 16,00 per l’emissione del provvedimento finale).

Cosa si ottiene

La rateizzazione della somma dovuta mediante prospetto rateale indicante le scadenze e gli importi di ogni rata, compatibilmente all’eventuale prospetto di rateizzazione proposto dal dichiarante, se ritenuto idoneo e previa verifica istruttoria.
In caso contrario, motivato provvedimento di diniego, fatto salvo l’eventuale silenzio rifiuto previsto ai sensi dell’art. 202-bis c. 5 d.lgs. 285/1992.

Tempi e scadenze

Relativamente alle rateizzazioni proposte avverso alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla circolazione stradale, l’istanza deve essere proposta perentoriamente entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale. Nei successivi 90 giorni il Comando esaminerà la domanda e si pronuncerà in merito. In caso di accoglimento, il beneficiario dovrà versare le rate accordate entro ogni scadenza prestabilita, mentre in caso di rigetto dovrà versare l’importo di cui si voleva chiedere la rateizzazione entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto od, in caso di silenzio rifiuto, dall’inutile decorso dei 90 giorni previsti per il termine del procedimento.
Relativamente alle rateizzazioni proposte avverso alle restanti sanzioni amministrative pecuniarie, l’istanza deve essere proposta prima della scadenza del termine previsto per il pagamento della sanzione, così come indicato sull’atto di contestazione. Nei successivi 30 giorni il Comando esaminerà la domanda e si pronuncerà in merito. In caso di accoglimento, il beneficiario dovrà versare le rate accordate entro ogni scadenza prestabilita, mentre in caso di rigetto gli atti saranno trasmessi all’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 l. 689/1981 per l’emissione di ordinanza ingiunzione, che potrà essere anch’essa rateizzata ai sensi della medesima normativa qualora non già richiesta in riferimento al verbale di contestazione.

Quanto costa

Il procedimento è soggetto ad imposta di bollo, assolvibile virtualmente dall’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Ente (pagamento spontaneo, servizio MARCA DA BOLLO), per € 32,00 (comprensivo di € 16,00 per l’istanza ed € 16,00 per l’emissione del provvedimento finale).
Per ogni rata accordata sarà inoltre determinata la maggiorazione dovuta per gli interessi previsti.

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Comando Polizia Locale

Piazza Elvo Tempia, 34

015-9893430

vigili@comune.cossato.bi.it

PEC: cossato@pec.ptbiellese.it

Fax: 015 9893444

Gestito da:

Polizia Locale Comando e Servizi

Piazza Elvo Tempia, 34

Allegati

Modulo istanza - Rateizzazione sanzione l. 689.1981
Modello istanza - Rateizzazione sanzione d.lgs. 285.1992

Pagina aggiornata il 13/07/2026

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