Come precisato dalle circolari ACI del 01/09/2009 e del 16/09/2009, i veicoli gravati da fermo amministrativo fiscale ai sensi dell’art. 187 d.lgs. 33/2025 o del Titolo I d.m. Finanze 503/1998, non possono essere demoliti fintanto che risulta iscritto tale vincolo.
Tuttavia, qualora il veicolo verta in condizioni tali da essere qualificabile come fuori uso e pertanto inutilizzabile, è ammesso, ai sensi dell’art. 3 l. 14/2026, rivolgersi al comune entro il cui territorio il veicolo è custodito, affinché possa rilasciare, previa adeguata istruttoria, l’attestato di inutilizzabilità che permetta di superare il divieto di demolizione, così da procedervi.
Ai sensi dell’art. 5 c. 8-bis d.lgs. 209/2003 e dell’art. 231 c. 5-bis d.lgs. 152/2006, così come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 l. 14/2026, la rottamazione di tali veicoli non ammette, in capo al proprietario od a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, la concessione di alcuna forma di agevolazione, contributo od incentivo pubblico per l'acquisto di un nuovo veicolo.