Ricorsi per contravvenzioni

Ultima modifica 6 febbraio 2019

Il Ricorso ai Verbali di Violazione

Cos'è?
Il Codice della Strada prevede la possibilità di fare ricorso ai verbali di violazione ricevuti (contestati sulla strada o debitamente notificati). Il ricorso può essere proposto per esempio quando i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli inseriti nel verbale, oppure se sul verbale manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione o l'indicazione dell'agente accertatore.
Inoltre si possono anche far valere altre ragioni “sostanziali” come ad esempio la mancanza di un segnale, oppure un errore di trascrizione del numero di targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando le prove), e ancora se manca l'indicazione della norma violata; infine, se il verbale viene notificato fuori termine (trascorsi 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione).
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (meglio se con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'organo che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l’Ufficio o Comando procedente, eseguiti gli opportuni accertamenti, deve provvedere all’archiviazione della contravvenzione ovvero, se possibile, rinnovando la notifica nei confronti dell'effettivo proprietario.

Dove Andare?
Per avere informazioni sulle possibilità di ricorso ci si può rivolgere:
all’ Ufficio di Polizia Municipale.

Cosa si deve fare?
Il ricorso può essere presentato al Prefetto o al Giudice di Pace seguendo due procedure diverse.

Ricorso al Prefetto :
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, sempre che questa non sia già stata pagata.
Le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso:

  • direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

oppure

  • all'ufficio o al comando cui appartiene l’organo accertatore (ad esempio Polizia Municipale, Polizia stradale ecc.). Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e si può richiedere di essere sentiti personalmente.

Ricorso al Giudice di Pace :
Cancelleria del Giudice di Pace
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, fare ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che questa non sia già stata pagata.
Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, o per le cartelle esattoriali, che vengono emesse in caso di mancato pagamento del verbale, ma in questo caso il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica (ricevimento) dell'ordinanza-ingiunzione o delle cartelle esattoriali.
Il ricorso va depositato direttamente oppure inviato per posta presso la cancelleria del Giudice di Pace, in via Italia 27/b – 13900 Biella. Se il ricorso viene inviato per posta bisogna tener presente che se non si è residenti a Biella e non si è eletto domicilio presso persona di fiducia a Biella nel proprio ricorso, l’avviso di convocazione dell’udienza verrà depositato d’ufficio presso la cancelleria stessa.

Come Avviene?
Trascorsi 15/20 giorni dopo aver depositato o inviato il ricorso presso la Cancelleria del Giudice di Pace bisogna telefonare presso la Cancelleria (tel. 015/2452111) per sapere la data in cui è stata fissata l’udienza.

Il giorno dell’udienza, le parti (ricorrente e delegato dell’ente), devono presentarsi per essere sentite dal Giudice.

Ricorso al Prefetto
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio Polizia municipale, Carabinieri ecc.) che, nei successivi sessanta giorni, è tenuto a rinviare gli atti al Prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare il ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto, con le deduzioni di cui sopra.

Il Prefetto, esaminati i documenti ed eventualmente sentiti gli interessati può:

  • respingere il ricorso ed emettere entro centoventi giorni (che decorrono dalla data di ricevimento degli atti da parte dell'Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore ) un'ordinanza motivata con la quale obbliga al pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo stabilito per ogni singola violazione, più le spese del procedimento (ordinanza-ingiunzione);

L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione.

  • accogliere il ricorso, nello stesso termine di centoventi giorni, e disporre l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti

Ricorso al Giudice di Pace

Il Giudice di Pace, esaminati i documenti e sentiti gli interessati può:

  • accogliere il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio, l'entità della sanzione;

In quanto tempo?

  • respingere il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente; in tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice stabilisce in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento e gli onorari di avvocato della controparte.


Al termine dell’udienza il Giudice di Pace comunica se il ricorso è stato accolto, accolto in parte oppure respinto.

  • Se il ricorso viene accolto la sanzione viene annullata.
  • Se il ricorso viene accolto in parte oppure respinto il Giudice di Pace dispone l’importo della sanzione e le modalità di pagamento per il ricorrente.
  • In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace deve applicare le sanzioni accessorie (per esempio ritiro della patente o della carta di circolazione, il fermo del veicolo, ecc.) o la riduzione dei punti dalla patente di guida.

La sentenza del Giudice di Pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

Ricorso al Prefetto
Il ricorso si intende accolto passati 210 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del Prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l'ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore.

Ricorso al Giudice di Pace
L’esito del ricorso al Giudice di Pace viene comunicato al termine dell’udienza.

Quanto Costa?
Il costo dipende dal tipo di ricorso che si intende proporre (costo della raccomandata), dall’esito del ricorso stesso (fino al raddoppio della somma dovuta nel caso il ricorso venga respinto dal Prefetto) più le eventuali ulteriori spese.