Ai sensi dell’art. 7 c. 4 d.lgs. 285/1992, al ricorrere delle previste condizioni è ammesso accordare permessi in deroga all’ordinaria regolamentazione della circolazione stradale.
Sono previste 2 tipologie di permessi in deroga, ovvero:
1) al transito, accordabili a chiunque, previa dimostrazione di una fondata necessità;
2) alla sosta, accordabili solo a determinate categorie di conducenti, ovvero:
2.1) esercenti servizi di polizia;
2.2) esercenti la professione sanitaria nell’espletamento delle proprie mansioni;
2.3) persone con limitata od impedita capacità motoria munite del contrassegno speciale di cui all’art. 381 c. 2 d.P.R. 495/1992, limitatamente a comprovate esigenze che non siano ricomprese entro le ipotesi di deroga già ordinariamente garantite dal contrassegno stesso.
Agli ammessi al beneficio viene rilasciato un provvedimento di autorizzazione ed un contrassegno da esporre sul veicolo, in presenza dei quali, qualora siano ottemperate le condizioni e cautele di utilizzo, non saranno applicate sanzioni in caso di violazione alla regolamentazione della circolazione, in quanto appunto derogata.
L’autorizzazione può essere limitata a determinati periodi od aree ed è comunque accordabile solamente sulle strade di proprietà dell’ente rilasciante.