Ai sensi dell’art. 5 c. 3 d.lgs. 285/1992, gli enti proprietari delle strade regolamentano la circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Entro il territorio comunale della Città di Cossato, l’ente proprietario delle strade può coincidere con il comune o meno in funzione essenzialmente se la strada ricada o meno all’interno del centro abitato, così come definito ai sensi dell’art. 3 c. 1 n. 8) d.lgs. 285/1992 e delimitato ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 285/1992.
Fuori dal centro abitato, ai sensi dell’art. 6 c. 5 lett. d) d.lgs. 285/1992, la Città di Cossato può regolamentare la circolazione esclusivamente sulle strade di cui risulta proprietaria, mentre per quelle in titolarità di altri enti (ANAS, Regione, Provincia) è necessario rivolgersi a questi ultimi per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
All’interno del centro abitato, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 285/1992, la Città di Cossato è invece ordinariamente competente a regolamentare la circolazione su ogni strada, in quanto è normalmente sempre proprietaria delle stesse, salvo eccezioni.
I privati proprietari di strade non soggette a pubblico passaggio non sono tenuti a regolamentarne la circolazione, tuttavia, ai sensi dell’art. 38 c. 10 d.lgs. 285/1992, qualora decidano di provvedervi, l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
Qualora situazioni di emergenza o lavori di particolare urgenza impongano l’adozione immediata di modifiche alla viabilità senza poter attendere l’emanazione delle relative ordinanze, ai sensi dell’art. 30 c. 7 d.P.R. 495/1992 è ammesso provvedervi senza ritardo dandone contestuale avviso all’Ente proprietario, possibilmente previo confronto con un Ufficiale di Polizia Locale od un Funzionario dell’Ufficio Tecnico comunale. In tal caso, qualora l’intervento si protragga oltre 48 ore (o 72 ore se il periodo coincide con 2 giorni festivi consecutivi), le modifiche sono successivamente ratificate dall’autorità competente, mentre in caso contrario restano sufficienti le misure temporaneamente adottate, fatto sempre salvo il ripristino della viabilità al termine dell’esigenza a cura dell’esecutore materiale delle modifiche.
In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità (ordinaria attività di manutenzione, limitazioni al traffico non rilevanti e di breve durata, incidenti stradali, calamità naturali ecc...), chi ne abbia interesse può dare seguito alle modifiche necessarie alla viabilità predisponendo gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dal decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, dal d.lgs. 285/1992 e dal d.P.R 495/1992, anche in carenza di formale provvedimento, fermo restando il dovere di darne tempestivo avviso all’ente proprietario.