Separazione e Divorzio in comune

Ultima modifica 26 aprile 2022

 

La legge 162/2014, entrata in vigore l'11 dicembre 2014, sancisce la possibilità per il cittadino di procedere:

  • alla separazione consensuale ed

  • allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un Ufficiale dello Stato Civile.

 

Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

  • in presenza di figli minori (anche di una sola parte),

  • in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci nonché

  • se le parti vogliono stipulare patti di trasferimento patrimoniale( es. uso della casa coniugale, trasferimenti una tantum ecc.) ad eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

 

Per la proposizione della domanda di divorzio devono essere intercorsi:

 

  • almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziale, ovvero
  • almeno 6 mesi dalla separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale).

 

Procedimento

 

  • Le parti devono trasmettere all'Ufficio di Stato Civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione ( clicca qui per scaricarlo in versione editabile) Tale modello debitamente sottoscritto può essere presentato di persona oppure inviato all'indirizzo mail anagrafe@ comune.cossato.bi.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
  • L'Ufficio di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti
  • il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
  • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti
  • nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo
  • al secondo appuntamento entrambi i coniugi si dovranno ripresentare di fronte all’Ufficiale di Stato Civile che recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione; se le parti (od anche una sola di esse) non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, neanche per case di forza maggiore.

Il costo è di Euro 16,00, da pagare esclusivamente mediante mezzi elettronici (bancomat o carta di credito) tramite il sistema PagoPA al momento della prima firma.