Separazione e Divorzio in comune
La legge 162/2014, entrata in vigore l'11 dicembre 2014, sancisce la possibilità per il cittadino di procedere:
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alla separazione consensuale ed
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allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un Ufficiale dello Stato Civile.
Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
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in presenza di figli minori (anche di una sola parte),
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in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci nonché
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se le parti vogliono stipulare patti di trasferimento patrimoniale( es. uso della casa coniugale, trasferimenti una tantum ecc.) ad eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Per la proposizione della domanda di divorzio devono essere intercorsi:
- almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziale, ovvero
- almeno 6 mesi dalla separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale).
Procedimento
- Le parti devono trasmettere all'Ufficio di Stato Civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione ( clicca qui per scaricarlo in versione editabile) Tale modello debitamente sottoscritto può essere presentato di persona oppure inviato all'indirizzo mail anagrafe@ comune.cossato.bi.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
- L'Ufficio di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti
- nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo
- al secondo appuntamento entrambi i coniugi si dovranno ripresentare di fronte all’Ufficiale di Stato Civile che recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione; se le parti (od anche una sola di esse) non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, neanche per case di forza maggiore.
Il costo è di Euro 16,00, da pagare esclusivamente mediante mezzi elettronici (bancomat o carta di credito) tramite il sistema PagoPA al momento della prima firma.